Quanto Costa un Investigatore Privato a Milano?
Quanto costa un investigatore privato a Milano? Scopri tariffe e prezzi e Preventivi. Richiedi preventivo Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991, Tel.02344223.
In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 40 oltre IVA e spese escluse.
Costi orari e giornalieri degli investigatori privatia livello di tariffe , per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro . I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro , oppure tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo.
Private investigator Milan: costs, rates and prices?
Il prezzo, costi dell'investigatore privato è fissato su base oraria e si calcola per ogni investigatore ed operatore coinvolto.
la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ed aziendale ha un costo che varia da € 40.00 a € 100.
Vi sono poi le attività di indagine industriale, i quali possono avere costi molto più elevati, a seconda del tipo di lavoro da eseguire.
Quanto costa un investigatore privato in Italia? in questa pagina troverai tariffe orarie, costi e altre voci
Agenzia iNvestigativa a Milano. Investigatore privato Milano, prezzi, costi tariffe e e preventivi
Agenzia Investigativa Milano-Investigatore privato Milano
I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 800 euro per 8 ore di lavoro, oppure tariffe orarie di circa 40 € all'ora per agente operativo oltre iva.
C H I S I A MO
Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 4 lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
L’agenzia investigativa International Detective Fox ® “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.
Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
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Quanto costa assumere un investigatore privato a Milano?
In linea di massima, il costo per assumere un investigatore privato varia in base al progetto investigativo concordato con il cliente.
Agenzia Investigativa a Milano! Quanto costa un investigatore privato Scopri tariffe e prezzi
In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 45 (IVA e spese escluse).
Investigatore Privato: Cosa Fa, Come Si diventa investigatore privato?
Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto passione
Insomma, diventare investigatori privati significa dedicare tanto tempo al proprio lavoro. Le soddisfazioni non mancano, lo ripetiamo, ma occorrono preparazione e aggiornamento professionale quotidiano per svolgere quest’attività al meglio: a noi investigatori vengono infatti richieste competenze tecniche specifiche in costante evoluzione e grandi capacità di relazionarsi alle persone, tanto senso di responsabilità, riservatezza ed estrema discrezione. Questo lavoro, come tanti altri, richiede soprattutto una cosa: una grande passione.
Se volete saperne di più o state pensando di ingaggiare un investigatore privato, contattateci pure: saremo ben lieti di darvi tutte le informazioni
Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche complesse:
Investigatore privato: cosa fa, come si diventa e quanto guadagna
Sul nostro sito trattiamo argomenti relativi alla professione di investigatore privato: tipologia di indagini effettuate, realtà con cui collaboriamo, curiosità e approfondimenti sui diversi aspetti che riguardano il nostro lavoro. Mai prima d’ora, però, avevamo spiegato chi è esattamente un investigatore privato, cosa fa e cosa occorre per intraprendere questa professione difficile ma emozionante che, se svolta con competenza e passione, offre tante soddisfazioni, non solo economiche ma anche e soprattutto lavorative.
Indice dell'articolo nascondi
-Chi è e cosa fa l’investigatore privato
-Come si diventa investigatore privato
- Quanto costa assumere un investigatore privato
-Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto passione
In questo articolo vi presentiamo la figura dell’investigatore privato: chi è, cosa fa e quali sono i requisiti essenziali per diventare investigatori professionisti, sperando non solo di informare chi è alla ricerca di una figura del genere per tutelare i propri interessi ma anche le tante persone che – incuriosite dal nostro lavoro – vorrebbero saperne di più e magari avviarsi verso questa affascinante carriera.
Chi è e cosa fa l’investigatore privato
Contrariamente all’idea quasi romantica che un po’ tutte le persone hanno dell’investigatore privato (influenzata soprattutto dalla televisione e dalla letteratura), questa figura professionale si occupa esclusivamente di reperire eventuali informazioni utili a far emergere la verità dei fatti su cui è chiamato a indagare.
Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche: essendo, infatti, i servizi offerti abbastanza variegati come vari sono gli ambiti di operatività e gli strumenti utilizzati, l’operatore è chiamato a raccogliere informazioni private e aziendali riguardo le persone e le situazioni su cui è chiamato a investigare.
Comprendete bene che ciò significa, per tutti noi investigatori professionisti, passare tantissime ore o intere giornate fuori casa per operare direttamente sul campo e ottenere qualsiasi informazione utile ai clienti che ci affidano un caso.
Essendo proprio le informazioni il fulcro del nostro lavoro, per acquisire ogni notizia ed elemento utile al caso su cui lavora e fornire materiale utile a eventuali vie legali a cui il proprio cliente potrebbe ricorrere, l’investigatore privato svolge le seguenti attività:
-ricerche online;
-accesso a database pubblici e privati;
-appostamenti con pedinamenti con documentazione fotografica ;
-interviste;
-bonifiche ambientali;
-antitaccheggio investigativo.
Insomma, niente armi e conflitti a fuoco, niente risse da bar in zone malfamate di città ma riservatezza e discrezione assoluta al fine di portare a termine il proprio compito: raccogliere quante più notizie utili al caso a cui si sta lavorando.
L’investigatore privato, tra l’altro, si occupa di diversi tipi di indagine – private, aziendali, assicurative su tutte – che vengono applicate in ambiti molto diversi fra loro ma sempre con lo scopo di fornire gli elementi necessari al proprio cliente per preservare i propri interessi, siano essi familiari o aziendali. A tal riguardo, una novità riguarda le indagini OSINT e/o di business intelligence: questo tipo di indagini sono sempre più richieste, dato il loro carattere puramente “informativo” ripeto all’indagine investigativa vera e propria, svolta sul campo.
Come si diventa investigatore privato
Per quanto concerne i requisiti fondamentali per diventare investigatore e ottenere la necessaria licenza, questi sono sia di carattere tecnico che finanziario. Nello specifico, per ambire a diventare investigatore occorre:
-Scienze dell’Investigazione;
-aver conseguito una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-Giurisprudenza; Economia; -Sociologia;
-Psicologia a Indirizzo Forense; Scienze Politiche;
-altri corsi di laurea equiparati.
- aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno 3 anni, presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;
-non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
-non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
-non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all’Autorità;
-non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall’articolo 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;
-presentare una fideiussione bancaria per l’avvio dell’attività.
Come è facile immagine, i requisiti sono abbastanza stringenti poiché si intende preservare la professionalità che un lavoro del genere richiede obbligatoriamente. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde: le informazioni personali o aziendali raccolte da un investigatore sono sensibili e vanno elaborate con cura, discrezione e competenze trasversali.
Essere in possesso di tutti i requisiti comunque non basta: per avviare la carriera di investigatore privato va ottenuta la licenza da parte della Prefettura di competenza: quest’ultima, rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., è necessaria per lo svolgimento di attività d’indagine, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.
Per tale motivo, è indispensabile e buona norma professionale stabilire con cliente un vero e proprio progetto investigativo in base alle sue necessità e al budget disponibile, per quello che viene considerato un investimento vero e proprio: una buona indagine, infatti, porta sempre vantaggi economici ai nostri clienti (vantaggi che sovente superano di gran lunga il budget messo a disposizione per il nostro lavoro).
Come spiegato nell’articolo dedicato al Registro degli affari per l’agenzia investigativa, le procedure di avvio e svolgimento dell’incarico sono sempre chiare e stabilite in partenza con il cliente, al fine di tutelare quest’ultimo ma anche le persone e le aziende oggetto delle indagini nonché la sicurezza delle informazioni acquisite durante il servizio investigativo.
Di seguito, elenchiamo le tariffe medie dei principali servizi di investigazione privata:
* pedinamento – 45 €/ora;
* rintraccio persone scomparse – da un minimo di euro 600 a 800 €/giorno;
* interviste a persone – da 150 €/persona.
Insomma, come potete vedere le tariffe sono diverse tra loro. Nota importante per il cliente: i costi descritti nel listino di un investigatore o comunque comunicati da quest’ultimo devono sempre riguardare ogni attività investigativa svolta ai sensi art. 5 del D.M. 01/12/2010 n. 269.
Di seguito le sentenze in forma integrale
Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 12 novembre 2021, n. 34092
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
sul ricorso 14076/2019 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO N 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO;
– ricorrente principale –
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI, 70, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA TRADATI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
F.A.;
L’ agenzia investigativa, IDFOX SRL, svolge investigazioni professionali per: concorrenza sleale, assenteismo dipendenti, investigazioni aziendali, bonifiche telefoniche, investigazioni private, investigazioni difensive , investigazioni economiche, infedeltà coniugale ed indagini tutela e affido minori.
L’agenzia investigativa IDFOX SRL , dispone di una struttura internazionale ed operativa in Italia ed all’estero, collegata con svariate, agenzie investigative, nel mondo.
Tutte le investigazioni private ed aziendali , vengono svolte con la massima serietà e con la raccolta di prove documentate (foto e/o filmati con impresso data ed ora)
L’agenzia investigativa IDFOX SRL garantisce i risultati delle indagini svolte ed a termine delle investigazioni, verrà rilasciata una dettagliata relazione tecnica corredata di foto/filmati per gli usi consentiti dalla Legge.
L'agenzia “IDFOX SRL” autorizzata dalla Prefettura di Milano, sino dal 1992, è sinonimo, da sempre, di affidabilità, efficienza e concretezza. Apprezzata dai clienti per i “risultati” ottenuti, si è evidenziata anche per la sua riservatezza, caratteristica fondamentale in tale ambito .
L’agenzia IDFOX SRL, pone in campo una esperienza ultra ventennale nel settore delle investigazioni e utilizza tutte le opportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia, avvalendosi, nello specifico, di esperti del settore di provata affidabilità e concreta maturata esperienza professionale, con studi strategici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo.
L'impegno costante dimostrato e il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d’indagine applicate, tenuto conto del radicale mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell’IDFOX SRL una società leader nel settore.
Il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti dai detective di un’agenzia investigativa per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di permesso?
Molti datori di lavoro sospettano che i propri dipendenti abusino della fiducia loro concessa, specialmente quando sono in malattia oppure usufruiscono di vari tipi di permessi, orari o giornalieri: da quelli concessi ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile a quelli spettanti ai rappresentanti sindacali. Così alcune aziende fanno pedinare i lavoratori da un investigatore privato per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di malattia o di permesso.
Talvolta, il detective scopre che qualcuno approfitta delle “ore libere” come se fossero una pausa ricreativa, o magari le usa per dedicarsi ad attività che non hanno nulla a che vedere con le finalità per cui erano state messe a disposizione, ed anche retribuite. In questi casi, c’è una violazione del patto di fedeltà che lega il dipendente al datore, e anche un danno economico per quest’ultimo: così la sanzione disciplinare è severa e può arrivare fino al licenziamento in tronco. Ma si può licenziare un lavoratore con le prove dell’investigatore privato? Che valore hanno le sue dichiarazioni, le foto che ha scattato, i documenti che ha raccolto, le informazioni che ha acquisito? Il lavoratore licenziato può contestare tutto ciò? Vediamo.
Indice
* 1 Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
* 2 Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
* 3 Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
* 4 Approfondimenti
Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
I poteri di vigilanza e di controllo del datore di lavoro sull’operato dei propri dipendenti si estendono anche al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di servizio. La giurisprudenza ammette da anni che è lecito ricorrere ad agenzie investigative private, non solo quando sono state già raccolte evidenti prove di infedeltà compiute dai dipendenti, ma anche quando c’è un semplice sospetto della loro commissione.
L’importante è che lo “spionaggio” del datore di lavoro non si traduca mai in una verifica sull’espletamento delle prestazioni lavorative: la legge [1] vieta l’impiego di guardie giurate o di altro personale di vigilanza, come gli investigatori privati, nei luoghi di lavoro, tranne che per la tutela del patrimonio aziendale. All’esterno, invece, tutto cambia: il datore di lavoro può far sorvegliare e pedinare i dipendenti da detective di sua fiducia (ma non quando il lavoratore è in missione, perché tale periodo è considerato come svolgimento degli incarichi affidati e, pertanto, è equiparato alle normali prestazioni lavorative interne).
In estrema sintesi, non si può spiare ciò che fanno i dipendenti in azienda, ma fuori sì. Di solito, il pedinamento di un lavoratore dall’investigatore privato viene disposto dal datore di lavoro per controllare se quel dipendente è veramente in malattia oppure se sta utilizzando il permesso per le finalità consentite dalla legge e non per altri scopi che non hanno nulla a che fare con ciò.
Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
L’investigatore privato durante i pedinamenti dei lavoratori di cui lo ha incaricato il datore di lavoro, può scattare foto e registrare video, purché ciò avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come bar, negozi, cinema e ristoranti) e non in luoghi di privata dimora. Può anche utilizzare strumenti di rilevamento della posizione di persone e autoveicoli (come il localizzatore satellitare Gps), raccogliere informazioni sui luoghi frequentati dalla persona pedinata e redigere annotazioni e relazioni di servizio (dette anche report investigativi) per documentare la propria attività nei confronti di chi gli ha commissionato l’incarico.
In ogni caso, però, il pedinamento non deve essere mai invasivo della libertà personale e dei luoghi privati o risultare molesto, altrimenti costituirebbe reato, come ha affermato in varie occasioni la Corte di Cassazione [2]. In proposito, leggi “Investigazioni: quando il pedinamento è reato“.
Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
Una volta chiarito che l‘investigatore privato può controllare un dipendente, purché ciò avvenga alle condizioni ed entro i limiti che abbiamo detto, resta da vedere che valore hanno le prove raccolte dal detective o dall’agenzia investigativa ai fini del licenziamento intimato al lavoratore infedele. In concreto, potrà trattarsi di prove documentali (ad esempio, le fotografie scattate e le localizzazioni Gps) e di testimonianze rese nella causa di lavoro, instaurata con l’opposizione del lavoratore al licenziamento.
La tematica della prova dell’attività investigativa compiuta da un detective privato incaricato dal datore di lavoro è stata affrontata in una recente ordinanza della Cassazione [3], che ha ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti di alcuni lavoratori portuali i quali, durante le ore di permesso sindacale loro concesse, in quanto rappresentanti della sicurezza aziendale, avevano svolto attività incompatibili con tale incarico.
L’investigatore privato aveva reso la sua rituale testimonianza nel processo, confermando, nel contraddittorio con i lavoratori licenziati, tutte le circostanze già elencate nel report investigativo che aveva consegnato alla società datrice di lavoro. La relazione scritta e la deposizione testimoniale hanno documentato per filo e per segno tutti i movimenti compiuti da quei dipendenti mentre fruivano dei permessi. Risultava in modo chiaro che costoro avevano utilizzato quelle ore per fini privati: il detective ha attestato davanti al giudice che andavano al passeggio, al bar, a fare shopping e a sbrigare commissioni. Il tutto si era svolto nell’arco di più di tre mesi consecutivi.
I lavoratori licenziati avevano contestato che gli elementi raccolti e descritti dall’investigatore privato non erano «realmente rappresentativi dell’attività espletata dal lavoratore», ma la doglianza non ha convinto i giudici della Suprema Corte: è vero che nel licenziamento disciplinare – detto anche licenziamento per “giusta causa” – la prova del comportamento scorretto del dipendente grava sul datore di lavoro, ma se egli fornisce elementi positivi in tal senso tocca al lavoratore contestare tale ricostruzione e dimostrare che le ore di permesso erano state fruite per le attività accordate dalla legge e non per altri scopi.
Approfondimenti
* Investigatore privato sul dipendente;
* Licenziamento: posso ricorrere all’investigatore privato?;
note
[1] Art. 2 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
[2] Cass. sent. n. 18117/2014, n. 43439/2010 e n. 5855/2001.
[3] Cass. ord. n. 17287 del 27.05.2022.
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Visita fiscale, ultime dalla Cassazione
Impedimento alla visita fiscale di controllo, carattere della sanzione per assenza alla visita: le ultime dalla Cassazione in materia di visite fiscali
* Impedimento alla visita fiscale di controllo
* Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
* Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
* Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
* Assenza giustificata alla visita fiscale
* Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
Impedimento alla visita fiscale di controllo
È legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire presentata dal condannato e documentata da un certificato medico, qualora l'indicazione nell'istanza della reperibilità del medesimo in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l'esecuzione della visita fiscale di controllo. (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784).
Cassazione, sentenza n. 35715 del 29/09/2021
Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare
La questione oggetto di giudizio non riguarda una sanzione disciplinare, ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l'allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale. Ciò è reso evidente non solo dal richiamo nel provvedimento della norma di condotta del C.C.N.L. di pertinenza, chiaramente destinata a regolare i comportamenti obbligatori dovuti nell'ambito del rapporto di R. G. n. 22760/2015 lavoro (art. 21, co. 13, del citato CCNL secondo cui «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione»), quanto piuttosto dalla norma sulla cui base la P.A. ha agito con atto da essa stessa definito di "gestione" del personale (art. 5, co. 14 d.l. 463/1983 conv. con mod. in L. 638/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), da cui si desume come quella prevista sia una mera conseguenza obbligatoria, espressamente regolata dalla legge, destinata ad operare all'interno del rapporto previdenziale e quindi dell'I.N.P.S., quando sia tale ente, come nel lavoro privato, ad erogare il trattamento, oppure nei riguardi del datore di lavoro quando, come è nel pubblico impiego, sia quest'ultimo a corrispondere quanto dovuto, ai sensi di legge (ora art. 71 d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 133/2008) o di contrattazione collettiva.
Cassazione, sentenza n. 33180 del 10/112021
Accertamenti infermità per malattia del lavoratore
In tema di licenziamento per giusta causa, la disposizione di cui all'art. 5 St. lav. che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l'assenza (Cass. n. 25162 del 2014; Cass. n. 11697 del 2020; Cass. n. 6236 del 2001). E' insito in tale giurisprudenza, invero, il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti.
Cassazione, sentenza n. 30547 del 28/102021
Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484).
Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021
Assenza giustificata alla visita fiscale
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità".
Cassazione, ordinanza n. 24492 dell'1/10/2019
Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).
Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Ransomware, due aziende su tre sono colpite dal malware che prende i dati in ostaggio. Colpita anche Coca-Cola con richiesta di maxi riscatto
Il 66% delle aziende sono state colpite da un attacco ransomware nell'ultimo anno. Lo evidenzia il nuovo rapporto “State of Ransomware 2022” realizzato a cura di Sophos. Quintuplicato rispetto allo scorso anno il riscatto medio pagato per recuperare i dati, che si attesta sui 812.360 dollari, e il 46% delle aziende i cui dati sono stati criptati a seguito dell’attacco ha deciso di pagare il riscatto.
Il Rapporto globale nella sicurezza informatica, analizza l’impatto che il ransomware ha avuto su 5.600 aziende in 31 paesi nel mondo, Italia compresa.
Nel nostro Paese, il 61% del campione di aziende prese in esame nel rapporto è stato colpito da ransomware nell’ultimo anno mentre il 27% si aspetta di essere colpito in futuro. Delle aziende italiane colpite da ransomware, il 63% ha subìto la crittografia dei file, mentre il 26% è riuscito a bloccare l’attacco prima che i dati venissero criptati.
Il 43% ha pagato il riscatto e ha recuperato i propri dati, mentre il 78% dichiara di essere riuscito a recuperare i dati grazie al proprio backup. Tra le aziende italiane che hanno pagato il riscatto, il 24% ha recuperato circa la metà dei propri dati e solo il 3% è riuscito a recuperare la totalità dei dati sottratti dai cybercriminali.
L’entità del riscatto pagato si attesta nella maggior parte dei casi (37% del campione) tra i 100.000 e i 249.999 dollari.
Il 55% delle aziende italiane colpite ha dichiarato che l’impatto sulla propria operatività di business è stato molto alto e che il recovery time è stato fino a 1 settimana per il 36%, fino a un mese per il 34%, mentre solo l’11% del campione ha ripristinato la normalità in meno di un giorno.
Per quanto riguarda l’assicurazione dai rischi cyber, il 47% del campione dichiara che la propria polizza copre anche i danni causati da un attacco ransomware, il 7% pur avendo un’assicurazione cyber non ha copertura per questa tipologia di attacco e il 5% del campione dichiara che la propria azienda non ha un’assicurazione contro i rischi cyber.
Nello scenario internazionale, proprio nelle ultime ore è stata data notizia che il gruppo ransomware Stormous ha annunciato di aver colpito la multinazionale Coca-Cola Company, e di aver esfiltrato oltre 160 GB di dati. Il riscatto richiesto all’azienda sarebbe di oltre 64 milioni di dollari statunitensi, ovvero 1,6467000 Bitcoin. A quanto pare, il gruppo di criminali informatici avrebbe anche lanciato prima un sondaggio sul proprio gruppo Telegram chiedendo agli utenti di scegliere il prossimo bersaglio, e la Coca-Cola Company avrebbe “vinto” con oltre il 70% di preferenze.
Consapevole degli enormi rischi che comporta per le imprese che vengono colpite da questo pericoloso tipo di malware, il Gruppo di Lavoro per la sicurezza delle informazioni che opera in seno agli organi competenti, a nelle scorse settimane ha realizzato una specifica infografica a scopo informativo e divulgativo, che è liberamente scaricabile dal sito dell’associazione, e che ha già registrato oltre 1.000 download.
Cosa puo fare pe voi l’agenzia investigativa IDFOX ® Milano
Investigatore privato: ultime sentenze
Attività professionale: ambiti di operatività; indagini per privati cittadini e per aziende.
Chi è e cosa fa l’investigatore privato? L’attività svolta dal professionista è legittima e utilizzabile nelle aule dei tribunali.! Che valenza ha la sua testimonianza in udienza? Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande, leggi le ultime sentenze.
* 1 Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa
* 2 Testimonianza di un investigatore privato
* 3 Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato
* 4 Investigatore privato e notizia di reato
* 5 Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati
* 6 Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato
* 7 Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore
* 8 Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice
* 9 Investigatore privato e procedimento penale
* 10 Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore
* 11 Esercizio della professione di investigatore privato
* 12 Attività dell’investigatore privato: in cosa consiste?
* 13 Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare
* 14 È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile?
Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa
In materia di truffa assicurativa, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato all’investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’esercizio dell’attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell’incaricato dalla compagnia.
Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928
Testimonianza di un investigatore privato
Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena).
Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735
Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato
In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.4152
Investigatore privato e notizia di reato
In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110
Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.669
Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato
Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l’utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso da un investigatore privato e sequestrati nell’ambito del procedimento in cui il predetto era indagato).
Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295
Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore
Il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime.
Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all‘investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo.
Cassazione penale sez. II, 08/06/2018, n.53770
Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice
Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p.; inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall’art. 391-bis c.p.p.
Il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l’ attività di investigazione preventiva dall’art. 391-nonies c.p.p.
Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo
Cassazione penale sez. II, 26/04/2018, n.30355
Investigatore privato e procedimento penale
Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 nonies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa preventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale, secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo, le dichiarazioni che all’investigatore privato nominato da una compagnia assicuratrice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del quale sia stato poi instaurato procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p.
Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731
Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore
È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro.
Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507
Esercizio della professione di investigatore privato
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 615-bis, comma 3, c.p., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo – inte grati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze – sia connessa con l’esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l’esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l’aggravante, contestata con riferimento all’esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l’attività compiuta dall’imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all’uso di tali strumenti) .
Cassazione penale sez. V, 31/03/2015, n.33265
Attività dell’investigatore privato: in cosa con
siste?
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2014, n.3228
Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare
L’art. 13, par. 1, direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.
L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della deroga di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), direttiva n. 95/46.
Corte giustizia UE sez. III, 07/11/2013, n.473
È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile.
Nel processo civile può essere prodotta la relazione dell’investigatore privato costituendo scritto proveniente da un terzo a contenuto testimoniale e deve essere acquisito mediante prova orale o nelle forme ex art. 257 bis c.p.c. affinché acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale.
Tribunale Milano sez. IX, 08/04/2013
INVESTIGAZIONI PRIVATE
Infedeltà coniugale – riduzione e/o aumento assegno mantenimento; indagini affidamento minori - Osservazione comportamento giovanile - Protezione dei minori (droga etc.) Rintraccio persone scomparse. Sorveglianza per la protezione da adescamenti e circonvenzioni di minori, anziani e incapaci - investigazioni per delitti di stalking o molestie. INVESTIGAZIONI AZIENDALI Concorrenza sleale - Controspionaggio e Antisabotaggio Industriale - Infedeltà Professionale di Soci e Dipendenti - Ammanchi contabili - Operazioni Finanziarie illecite - Assenteismo dei dipendenti - Fughe di notizie - Scorrettezze nell’assegnazione di appalti - Protezione marchio aziendale - Contraffazione dei prodotti – Diffusione o sabotaggio dei segreti industriali - Protezione dei brevetti - Indagini su furti – Indagini Recupero refurtiva - Bonifiche telefoniche ed ambientali (cimici, microspie etc.)
INVESTIGAZIONI AZIENDALI
Concorrenza sleale - Spionaggio industriale - Controspionaggio e Antisabotaggio Industriale - Infedeltà Professionale di Soci e Dipendenti - Ammanchi contabili - Operazioni Finanziarie illecite - Assenteismo dei dipendenti - Fughe di notizie - Scorrettezze nell’assegnazione di appalti - Protezione marchio aziendale - Contraffazione dei prodotti – Diffusione o sabotaggio dei segreti industriali - Protezione dei brevetti - Indagini su furti – Indagini Recupero refurtiva - Bonifiche telefoniche ed ambientali (cimici, microspie etc.)
INDAGINI DIFENSIVE
L’investigatore privato, su mandato legale, è autorizzato a svolgere le indagini difensive (Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/2000), nonché attività investigativa preventiva (art. 391/nonies), con l’individuazione elementi di prova a favore dell' indagato o della parte lesa, sopralluoghi tecnici e, colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione informazioni (art. 391/bis)
INVESTIGAZIONI COMMERCIALI e FINANZIARIE
Investigazioni commerciali - patrimoniali - personali e societari - Controllo solvibilità e affidabilità verifica protesti - Rintraccio debitori irreperibili - Rintraccio beni mobili e immobili pignorabili
RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE
Recuperiamo i Vostri crediti in modo rapido e professionale con nostri funzionari. (In base all’ Articolo 6 del Decreto Legislativo n° 231 del 9 Ottobre 2002 possono essere imputati al debitore i costi per l’attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore)
Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia.
IDFOX SRL è autorizzata con licenza per investigazioni private Art.134 TULPS; autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l'effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazion <